Art. 9.
Formazione,  approvazione  e pubblicazione delle graduatorie generali
                              di merito
   Il  punteggio  finale  e'  determinato dalla somma della media dei
voti   conseguiti   in  ciascuna  prova  scritta  e  della  votazione
conseguita  nel colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova
preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
   La   graduatoria   di  merito  del  concorso  e'  formulata  dalla
commissione  esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale,
come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato.
   A  parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in  materia  di  precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
   I   candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  debbono  far
pervenire  al  competente  Ufficio,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei
titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella
nomina,  a  pena  di  decadenza dal beneficio. I suddetti titoli sono
valutati   esclusivamente   se   gia'  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione  e  purche'  risulti  dai  medesimi  il  possesso  dei
requisiti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   Tale   documentazione   non   e'   richiesta   nel   caso  in  cui
l'Amministrazione  dell'Universita'  e  della  Ricerca ne sia gia' in
possesso  o  ne  possa  disporre  richiedendola  ad  altre  pubbliche
amministrazioni,  purche'  nella  domanda di ammissione l'interessato
abbia  indicato  con  esattezza,  oltre al possesso del titolo, anche
l'ufficio  e  l'amministrazione presso cui la relativa documentazione
e' depositata.
   Il  direttore generale interessato della procedura concorsuale, al
termine  dei  lavori  della commissione esaminatrice, riconosciuta la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la  graduatoria  di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali.  Con  lo  stesso  provvedimento,  il  direttore generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito,  tenuto  conto  delle  riserve di posti e, a
parita'  di  merito,  dei  titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  verra'  data  notizia,  mediante  avviso,  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
   Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
le eventuali impugnative.