Art. 3.


   1.  La  domanda  di  cui all'art. 1, lettera a), pena l'esclusione
dalla  graduatoria,  deve  essere corredata dai documenti comprovanti
che  il  candidato  possiede  i requisiti generali di cui all'art. 7,
nonche' quelli di cui agli articoli 4 o 5 (vedasi testo allegato) del
citato  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545 ovvero, in
alternativa,  dalla  dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la
quale il candidato attesti di possedere i medesimi requisiti.
   2.  Tutti i candidati debbono documentare o dichiarare il possesso
dei  requisiti  di  cui all'art. 7 del D. lgs. 545/1992. Deve essere,
inoltre,  allegata  dichiarazione  sostitutiva di atto notorio di non
versare  in  alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8
(vedasi  testo  allegato)  del  citato decreto legislativo n. 545 del
1992  e  successive  modificazioni, ovvero di impegnarsi a rimuoverle
prima   dell'eventuale   giuramento.   Con  la  stessa  dichiarazione
sostitutiva,  i concorrenti nei cui confronti sia stata dichiarata la
decadenza dall'incarico per incompatibilita' devono specificare, pena
l'esclusione  dagli  elenchi,  che  la situazione di incompatibilita'
accertata e' venuta a cessare.
   3.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio, il candidato deve
presentare   i   documenti  in  originale  o  in  copia  autenticata,
comprovanti  il  possesso  dei  titoli  di  servizio,  professionali,
accademici  e  di  studio,  indicati  nelle tabelle E e F del decreto
legislativo  n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli deve
risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto
notorio  redatta  secondo  il  modulo  allegato.  Nella dichiarazione
sostitutiva,  ai  fini dell'attribuzione del punteggio, devono essere
specificatamente  indicati tutti i titoli di servizio, professionali,
accademici  e  di  studio  con  indicazione della data di inizio e di
eventuale cessazione.
   Al riguardo, si precisa che:
    a.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
avvocati,  dottori  commercialisti, ragionieri e periti commerciali o
iscritti  nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o
dei  revisori  contabili, devono specificatamente documentare, ovvero
dichiarare,  sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia
l'abilitazione  nonche'  l'effettivo  esercizio  della  professione o
dell'attivita'  per  il  periodo  richiesto, nonche' la denominazione
dello studio sede dell'esercizio della predetta attivita';
    b.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
lavoratori   dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare  la
qualifica  rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore
di lavoro;
    c.  Coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di
ragionieri  e  periti  commerciali  hanno  svolto,  o  svolgono  come
lavoratori   subordinati,   attivita'  nelle  materie  tributarie  ed
amministrativo-contabili, si specifica che deve trattarsi di rapporto
di   lavoro  subordinato  svolto  contro  prestazione  predeterminata
asseverato  dal  datore  di  lavoro  e  risultante  dalla correlativa
situazione   contributivo-previdenziale.   Detta  asseverazione  deve
risultare  da  apposita  documentazione  ovvero  dalla  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda;
    d.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
revisori  devono elencare gli enti e/o le ditte presso le quali hanno
svolto detta attivita';
    e.  Coloro  che  hanno  esercitato  o  esercitano  l'attivita' di
sindaci,  amministratori  o dirigenti di societa' di capitali, devono
elencare  le  societa'  di  capitale  presso  le quali hanno svolto o
svolgono detta attivita' precisandone, per ognuna, la durata;
    f.  Per  quanto concerne gli insegnanti presso le Universita', di
cui    alla   tabella   “E”,   devono   essere   indicati
l'Universita'  che  ha  conferito  l'incarico,  il  tipo  di incarico
(professore  a  contratto,  assistente  ordinario,  ecc.) e la durata
dell'incarico;
    g.  I  titoli  accademici  o di studio, vanno dichiarati completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano);
    h.  la  decorrenza degli incarichi eventualmente svolti presso le
Commissioni tributarie di primo, secondo grado, centrale, provinciali
e   regionali  (tabella  F)  deve  essere  indicata  dalla  data  del
giuramento.
   4.  Alla  domanda  deve  essere  allegata la scheda meccanografica
indicata nell'art. 1, lettera b). Al riguardo, si precisa che:
   Nella  SEZIONE  B,  ai  fini  della  determinazione  del punteggio
relativo  all'eventuale  periodo  di  servizio  presso le Commissioni
tributarie  di  1°,  2°  grado,  centrale,  provinciali  e  regionali
(«tabella F»):
    1)  il periodo residuo superiore a sei mesi deve essere computato
in misura pari ad un anno;
    2)  il  periodo residuo inferiore a sei mesi e un giorno non deve
essere calcolato;
    3) piu' periodi, in cui sono state esercitate identiche funzioni,
si cumulano;
    4)  piu'  periodi  non  superiori  a  sei  mesi in cui sono state
esercitate   funzioni  diverse  si  cumulano  e  il  punteggio  viene
attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza
dei  periodi  il  punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata.
Nell'ipotesi  in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia
stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di
cui  ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio
prestato  e  se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad
un mese;
    5)  il servizio prestato nelle Commissioni tributarie regionali e
provinciali   deve  essere  considerato  separatamente  dal  servizio
prestato  nella  Commissione  centrale e nelle Commissioni di primo e
secondo  grado, con la conseguenza che i resti del servizio presso le
C.T.  di  1°, 2° grado o centrale non possono essere sommati ai resti
del   servizio   presso   le  Commissioni  tributarie  provinciali  o
regionali.
   Il   complessivo  punteggio,  risultante  dalla  somma  dei  punti
relativi  ai  periodi  di  servizio indicati, dovra' essere riportato
nella scheda.
   Nella   SEZIONE   C   i   richiedenti,   per   ciascuna  categoria
professionale  di  appartenenza,  dovranno  specificare nell'apposito
spazio  il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita
“tabella E” allegata.
   -  Il  contemporaneo  esercizio di piu' professioni indicate nella
medesima   voce   di  “Attivita'  professionali”  di  cui
alla“tabella  E”  da'  luogo  ad  un  unico punteggio (ad
esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella
di commercialista, non viene valutata).
   - Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai o
ragionieri  commercialisti  che  contemporaneamente  abbiano  svolto,
presso societa' di capitali, le funzioni di amministratore, sindaco o
dirigente, vanno attribuiti entrambi i punteggi.
   -  Nelle  ipotesi  in  cui  il  richiedente  abbia esercitato piu'
attivita' rientranti nella stessa categoria professionale, alla quale
corrispondono  punteggi  diversi, i residui periodi vengono acquisiti
alla qualifica di piu' lunga durata.
   Nella  SEZIONE  D della scheda, devono essere specificati, secondo
l'ordine  di  preferenza,  gli incarichi richiesti presso le relative
Commissioni  tributarie  provinciali  o regionali. In proposito si fa
presente che il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una
delle  Commissioni  da  lui stesso prescelte ed indicate in ordine di
preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in incarichi
indicati in subordine.