Art. 5.
                          Titoli valutabili
  Il concorso e' per titoli ed esami.
  Per  i  titoli  non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10.
  La valutazione  dei  suddetti  titoli,  previa  individuazione  dei
criteri,  e'  effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
  Il risultato della  valutazione  dei  titoli  sara'  reso  noto  ai
candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
  I   titoli   valutabili   ed   il  punteggio  massimo  agli  stessi
attribuibile e' il seguente:
  a) titolo di studio, tenuto conto della votazione  riportata:  fino
ad un massimo di punti 4;
  b) titoli di servizio (precedenti attivita' lavorative): fino ad un
massimo di punti 6;
  c)   diplomi  o  attestati  di  specializzazione  e  qualificazione
professionale,  ivi  comprese   le   borse   di   studio,   o   altra
documentazione  ritenuta  idonea  a  documentare  l'esperienza e/o la
capacita' professionale del candidato: fino ad un massimo di punti 6.
  I titoli dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso ed allegati alla domanda stessa, in originale,  o  in  copia
autenticata  in  carta  semplice,  o  in  fotocopia in carta semplice
unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'
firmata   dal   dichiarante   e   attestante   la   loro  conformita'
all'originale  (art.  2,  comma  2,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  403/1998).  La  dichiarazione sostitutiva deve essere
trasmessa all'INSEAN  unitamente  alla  fotocopia  del  documento  di
identita'.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo  originale  dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari
oppure da un traduttore ufficiale.