Art. 5. Titoli valutabili Il concorso e' per titoli ed esami. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10. La valutazione dei suddetti titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. I titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile e' il seguente: a) titolo di studio, tenuto conto della votazione riportata: fino ad un massimo di punti 4; b) titoli di servizio (precedenti attivita' lavorative): fino ad un massimo di punti 6; c) diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione professionale, ivi comprese le borse di studio, o altra documentazione ritenuta idonea a documentare l'esperienza e/o la capacita' professionale del candidato: fino ad un massimo di punti 6. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso ed allegati alla domanda stessa, in originale, o in copia autenticata in carta semplice, o in fotocopia in carta semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' firmata dal dichiarante e attestante la loro conformita' all'originale (art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa all'INSEAN unitamente alla fotocopia del documento di identita'. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.