Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
  I  vincitori del concorso, prima di procedere alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro  ai  fini  dell'assunzione,  dovranno
presentare  o  far  pervenire  i sotto elencati documenti nel termine
perentorio di trenta giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione:
  1) estratto dell'atto di nascita;
  2)   certificato   di   cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri
dell'Unione europea;
  3) certificato di godimento dei diritti politici;
  4) certificato generale del casellario giudiziale;
  5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura  della
Repubblica presso il tribunale ordinario;
  6) certificato di residenza;
  7) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo;
  8)  documento comprovante la posizione nei confronti degli obblighi
militari.
  Entro il medesimo termine i  vincitori  sono  tenuti  a  dichiarare
sotto  la  propria  responsabilita'  di  non  avere altri rapporti di
impiego pubblico o  privato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle
situazioni  di  incompatibilita'  richiamate dall'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ovvero  a  presentare  la  dichiarazione  di  opzione  per  la  nuova
amministrazione.
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale
statale  di ruolo dovranno presentare, nel termine sopraindicato, una
copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio e sono
esonerati  dal  presentare  gli  altri  documenti  di  rito.  Scaduto
inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo  comma, e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, l'INSEAN comunichera'  di  non  poter  dar
luogo alla stipulazione del contratto.
  Tutti  i documenti devono essere in bollo; inoltre quelli di cui ai
numeri da 2) a 6) devono essere in data non anteriore a sei  mesi  da
quella  della  lettera  di  invito  a  presentare i documenti stessi,
ovvero in data anteriore ai sei mesi purche' il  vincitore  dichiari,
in  fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato
stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
  In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di  cui
all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Tutti     i     documenti     possono    essere    sostituiti    da
un'autocertificazione dell'interessato su appositi moduli predisposti
dall'INSEAN; in questo caso resta salva la possibilita' per  l'INSEAN
di   procedere   ad   idonei   controlli   sulla   veridicita'  delle
dichiarazioni sostitutive.