Art. 9. Presentazione dei documenti I vincitori del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione, dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; 6) certificato di residenza; 7) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo; 8) documento comprovante la posizione nei confronti degli obblighi militari. Entro il medesimo termine i vincitori sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilita' di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'INSEAN comunichera' di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto. Tutti i documenti devono essere in bollo; inoltre quelli di cui ai numeri da 2) a 6) devono essere in data non anteriore a sei mesi da quella della lettera di invito a presentare i documenti stessi, ovvero in data anteriore ai sei mesi purche' il vincitore dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tutti i documenti possono essere sostituiti da un'autocertificazione dell'interessato su appositi moduli predisposti dall'INSEAN; in questo caso resta salva la possibilita' per l'INSEAN di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.