Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
  Per l'ammissione al concorso di cui sopra e' richiesto il  possesso
dei seguenti requisiti:
  a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani   non   appartenenti   alla  Repubblica);  ovvero  cittadini
appartenenti a Stati  membri  dell'Unione  europea,  fatte  salve  le
eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7  febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 15 marzo 1994, n. 61;
  b)  titolo  di  studio:  diploma  di istruzione secondaria di primo
grado. Per i soli cittadini  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente;
  c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
  d)  di  non  essere  esclusi  dall'elettorato  attivo  politico;  i
candidati degli Stati membri dell'Unione europea  devono  godere  dei
diritti   civili   e  politici  negli  Stati  di  appartenenza  o  di
provenienza;
  e) di  non  aver  conseguito  una  condanna  penale  per  la  quale
l'amministrazione  universitaria  ritenga,  ai  sensi  della  legge 7
febbraio 1990, n. 19, di irrogare la destituzione dall'impiego;
  f) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso
una pubblica amministrazione e non essere stati  dichiarati  decaduti
per  aver  conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la  produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
  g) idoneita' fisica all'impiego;
  h) adeguata conoscenza della lingua italiana se  cittadino  di  uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
  I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  Tutti  i  candidati  sono  ammessi con
riserva al  concorso.  L'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti  prescritti  e'  disposta,  in  ogni  momento, con motivato
decreto.