Art. 6.
                            Prove d'esame
  Gli  esami,  ai  sensi  dell'art.  29  del  titolo  II  del decreto
ministeriale 20 maggio 1983, consisteranno in una prova pratica ed in
un  colloquio  come  da  allegato  programma  che  costituisce  parte
integrante del presente bando (allegato 2).
  Nel  caso  in  cui  il numero dei candidati ammessi al concorso sia
superiore a cento, l'amministrazione procedera' a prova preselettiva.
  Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i candidati  utilmente
collocati  nella  graduatoria  di  preselezione  entro  i primi cento
posti.
  Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova  sara'
appositamente  determinato  dalla commissione giudicatrice in ragione
della complessita' delle prove stesse.