Art. 6. Prove d'esame Gli esami, ai sensi dell'art. 29 del titolo II del decreto ministeriale 20 maggio 1983, consisteranno in una prova pratica ed in un colloquio come da allegato programma che costituisce parte integrante del presente bando (allegato 2). Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia superiore a cento, l'amministrazione procedera' a prova preselettiva. Saranno ammessi a sostenere la prova pratica i candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi cento posti. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova sara' appositamente determinato dalla commissione giudicatrice in ragione della complessita' delle prove stesse.