Art. 8.
             Riserva dei posti, precedenza nella nomina
                  e preferenza a parita' di merito
  Le riserve di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma terzo dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sono inoperanti.
  I candidati che avranno superato la prova orale e che intendono far
valere  i  titoli di precedenza nella nomina e/o preferenza a parita'
di merito in quanto appartenenti  ad  una  delle  categorie  previste
rispettivamente  dalla  legge n. 482/1968 e dall'art. 5, quarto comma
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e
successive integrazioni, sono tenuti a far pervenire per loro diretta
iniziativa,  i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, in
originale o copia autentica, dai quali ne risulti  il  possesso  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di  ammissione  al  concorso, all'Universita' degli studi di Cassino,
Ufficio concorsi - personale non docente e ricercatori - via Marconi,
10 - 03043  Cassino,  tramite  raccomandata  a.r.  entro  il  termine
perentorio  di  giorni  quindici, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.
  A  tal  fine  fara'   fede   la   data   di   presentazione   della
documentazione.
  L'amministrazione  si  riserva  di  procedere alla nomina di coloro
utilmente collocatisi nella graduatoria entro il quindicesimo  giorno
successivo   a   quello   di   scadenza   della  presentazione  della
documentazione, ancorche' detta documentazione sia stata spedita  nei
termini  e  pervenuta  oltre  tale  ultima  scadenza  o  non  affatto
pervenuta.
  I candidati possono avvalersi dei titoli di cui sopra, solo  se  ne
siano  in  possesso  alla  data  di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
  Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici   concorsi   hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori  vedovi  non  risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati e  le  sorelle  ed  i  fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15)  i  genitori  vedovi  non  risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  pubblico  e
privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20) militari volontari delle forze armate congedati senza  demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c) dalla maggiore eta'.