Art. 5.
                      Preselezione (eventuale)
  Nel caso in cui vengano presentate  istanze  di  partecipazione  in
numero  superiore  a  100,  potra' essere effettuata una preselezione
costituita da  un  test  scritto,  basato  su  domande  con  indicate
risposte  multiple,  fra  le  quali il candidato dovra' scegliere, da
svolgersi in un tempo predeterminato.
  Tali domande saranno intese a valutare le capacita'  del  candidato
sotto  il profilo del ragionamento logico-sistematico, nonche' le sue
attitudini  alla  interpretazione  e  comprensione   di   testi.   Il
questionario   conterra'   anche  domande  di  cultura  generale  con
riferimento a informazioni e conoscenze di base che ogni candidato ha
ricevuto nel corso degli studi, ovvero riferimenti  all'attualita'  e
ad avvenimenti accaduti, sia in campo nazionale che internazionale.
  Il   test   potra'   anche   tener   conto   della   tipologia   di
professionalita' richiesta per i posti a concorso.
  L'assenza dalla prova di preselezione comportera' l'esclusione  dal
concorso quale ne sia la causa.
  Nel caso in cui i candidati presenti alla preselezione risultino in
numero inferiore a 100, la stessa non verra' effettuata.
  Saranno  ammessi  a  sostenere  le prove scritte i concorrenti che,
effettuata la preselezione,  risulteranno  collocati  nella  relativa
graduatoria entro i primi cento posti.
  In  caso  di  parita' di punteggio, la preferenza sara' determinata
dai titoli di cui all'allegato B del presente bando. Il candidato  e'
tenuto   a   dichiararne   l'eventuale   possesso  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.