Art. 6. Prove d'esame Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto pratico ed in una prova orale sugli argomenti di cui all'allegato C. La commissione decidera', sulla base della tipologia delle prove, la durata delle stesse. Le prove scritte e la prova orale si intenderanno superati se il candidato avra' riportato il punteggio di almeno 7/10 o equivalente in ciascuna di esse. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale. Le sedute della commissione, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curera' l'affissione di tale elenco all'albo dell'Ateneo.