Art. 6.
                            Prove d'esame
  Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto
pratico ed in una prova orale sugli argomenti di cui all'allegato C.
  La commissione decidera', sulla base della tipologia  delle  prove,
la durata delle stesse.
  Le  prove  scritte  e la prova orale si intenderanno superati se il
candidato avra' riportato il punteggio di almeno 7/10  o  equivalente
in ciascuna di esse.
  La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media delle
votazioni  riportate  nelle prove scritte e del voto conseguito nella
prova orale.
  Le sedute della commissione, durante  lo  svolgimento  della  prova
orale, sono pubbliche.
  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata al colloquio la commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
riportato da  ciascuno  di  essi  e,  nello  stesso  giorno,  curera'
l'affissione di tale elenco all'albo dell'Ateneo.