Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi Il contributo annuo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca secondo le condizioni economiche, reddito e situazione patrimoniale possedute nell'anno solare 1998 dal nucleo familiare convenzionale dello studente, sono determinate secondo i seguenti parametri: indicatore della condizione economica: inferiore a L. 23.294.250 (e 12.030,48) un componente; L. 38.823.750 (e 20.050,79) due componenti; L. 51.765.000 (e 26.734,39) tre componenti; L. 63.153.300 (e 32.615,96) quattro componenti; L. 74.023.950 (e 38.230,18) cinque componenti; L. 83.859.300 (e 43.309,71) sei componenti; L. 93.177.000 (e 48.121,90) sette componenti. Coloro che avranno una situazione economica inferiore ai suddetti parametri pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L. 800.000 (e 413,17); coloro che avranno una situazione economica superiore pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L. 1.500.000 (e 774,69). A tali importi sara' aggiunta l'imposta di bollo e il premio di assicurazione. Detto importo e' da versare in due rate: prima rata: L. 800.000 (e 413,17) oltre al bollo e all'assicurazione, la seconda per la differenza. Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli extracomunitari borsisti del Governo italiano. In caso di rinuncia agli studi, il dottorando che ha ottenuto iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi versati.