Art. 12.
                         Dipendente pubblico
  Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, fin dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito richieste.