Art. 13.
                       Obblighi dei dottorandi
  Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
  Alla  fine  di  ciascun  anno  gli  iscritti  ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
rettore  l'esclusione  ovvero  il  proseguimento  del  dottorato   di
ricerca.