Art. 6.
                   Valutazione prove di ammissione
  Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,  dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
  E'  ammesso  alla  prova  orale  il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
  La prova orale si intende superata  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60.