Art. 7.
                             Graduatoria
  I   candidati   saranno   ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso per il dottorato di ricerca.
  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentreranno  altrettanti  candidati  secondo
l'ordine di graduatoria.
  In  caso  di  utile  collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
  I cittadini extracomunitari titolari di borsa  di  studio  concessa
dal  Governo  italiano e i titolari di assegno di ricerca che abbiano
superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa  di  studio,  al
dottorato  in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.