Art. 9.
                           Borse di studio
  Ai  dottorandi,  con  reddito annuo personale complessivo lordo non
superiore a  quindici  milioni  di  lire,  verra'  assegnata  secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria, una borsa di studio.
  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  30  aprile  1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 9 giugno 1997.
  L'importo annuale della borsa di studio  e'  di  L.  20.450.000  (e
10.561,54)  relativa  al  primo  anno  di corso per l'anno accademico
1999/2000  assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a
gestione separata.
  La  durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
  La cadenza di pagamento della borsa di studio e' non  superiore  al
bimestre.
  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per
cento.
  Chi abbia usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
  La borsa di studio erogata non puo' essere cumulata con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
concesse  da  istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista.
  I titolari di assegni di ricerca e gli extracomunitari borsisti del
governo italiano vincitori del concorso, vengono ammessi al dottorato
di  ricerca senza borsa di studio, anche nel caso in cui il dottorato
prosegua oltre il periodo di  godimento  dell'assegno  di  ricerca  o
della borsa del Governo italiano.