Art. 10.
          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
  Il contributo annuo per  l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca  secondo  le  condizioni economiche, reddito e
situazione patrimoniale possedute nell'anno solare  1998  dal  nucleo
familiare  convenzionale  dello  studente, sono determinate secondo i
seguenti parametri:
  indicatore della condizione economica:
  inferiore a L. 23.294.250 (e 12.030,48) un componente;
  inferiore a L. 38.823.750 (e 20.050,79) due componenti;
  inferiore a L. 51.765.000 (e 26.734,39) tre componenti;
  inferiore a L. 63.153.300 (e 32.615,96) quattro componenti;
  inferiore a L. 74.023.950 (e 38.230,18) cinque componenti;
  inferiore a L. 83.859.300 (e 43.309,71) sei componenti;
  inferiore a L. 93.177.000 (e 48.121,90) sette componenti.
  Coloro che avranno una situazione economica inferiore  ai  suddetti
parametri pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
800.000  (e  413,17);  coloro  che  avranno  una situazione economica
superiore pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
1.500.000 (e 774,69).
  A  tali  importi  sara'  aggiunta l'imposta di bollo e il premio di
assicurazione.
  Detto importo e' da versare in due rate:  prima  rata:  L.  800.000
(413,17  Euro)  oltre al bollo e all'assicurazione, la seconda per la
differenza.
  Sono esonerati preventivamente dal contributo per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su  fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli  extracomunitari  borsisti
del Governo italiano.
  In  caso  di  rinuncia  agli  studi,  il dottorando che ha ottenuto
iscrizione non ha diritto, in  nessun  caso,  alla  restituzione  dei
contributi versati.