Art. 6.
                   Valutazione prove di ammissione
  Ogni  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
  E' ammesso alla prova orale il  candidato  che  abbia  superato  la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
  La  prova  orale  si  intende  superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.