Art. 10.
  Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi  extracomunitari
residenti  in  Italia,  o  titolari  di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 39, comma
5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con reddito  annuo
personale  complessivo  non  superiore  a  15  milioni  di  lire,  e'
conferita, ai sensi e con  le  modalita'  stabilite  dalla  normativa
vigente,  secondo  l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di
importo non inferiore a  quello  determinato  dalle  disposizioni  di
legge.