Art. 13.
  Entro   la  data  stabilita  dal  collegio  dei  docenti,  ai  fini
dell'organizzazione delle prove annuali  di  verifica,  i  dottorandi
sono   tenuti   a   presentare  al  collegio  una  relazione  scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i  risultati  conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte.