Art. 7.
  In relazione alle qualita' accertate, la  commissione  esaminatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno
di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a (1:n) x 60
punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
  E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
  Il colloquio si intende superato solo se il  candidato  ottenga  un
punteggio non inferiore a 40/60.
  Alla  fine  di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova  stessa.  L'elenco,  sottoscritto  dal
presidente  e  dal  segretario  della  commissione,  e'  affisso  nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o  del  dipartimento  presso
cui si e' svolta la prova.
  Al   termine   della   prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi  ottenuti  dai
candidati nelle singole prove.