Art. 8.
  I  candidati  sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per  ogni
corso di dottorato.
  I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro
accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.  Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci
entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario  abbia
gia'  usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro
restituzione.
  In caso di utile collocamento in  piu'  graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
  I   cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che  abbiano
superato le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato.
  La partecipazione e' consentita alla seguente condizione:
  possesso di una borsa di studio di importo non inferiore  a  quello
previsto  dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998,
n. 315, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  garantita  per
iscritto  da  ente, istituzione o fondazione italiana o straniera che
copra tutta la durata degli studi.