Art. 9.
  I  candidati  ammessi  al  corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti in carta legale:
  a)  una  fotocopia  del  documento  di  identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
  b) autocertificazione di cittadinanza;
  c) autocertificazione del diploma di  scuola  secondaria  superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la   loro   ammissione   all'universita',   debitamente   tradotto  e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi  di
laurea nelle universita' italiane;
  d)  autocertificazione  del  diploma  di  laurea  con  la  relativa
votazione;
  e)  in  caso   di   eventuale   iscrizione   ad   una   scuola   di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  l'impegno  scritto  a
sospenderne la frequenza;
  f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
  g) i cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
  1) godere dei diritti  civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
  2)  essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica;
  3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  h)  i  dottorandi che intendono fruire della borsa di studio di cui
al successivo art. 10 devono inoltre produrre,  previa  richiesta  da
parte   dell'amministrazione  universitaria,  autocertificazione  sul
reddito personale complessivo annuo.