Art. 10. Obblighi e diritti dei dottorandi Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea, con la sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per il numero di anni definito dal bando con assiduita' e con impegno ed e' tenuto allo svolgimento, a tempo pieno, delle attivita' curriculari, secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nell'attivita' di ricerca delle strutture dell'Ateneo, purche' congruenti con il suo percorso formativo. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono essere impegnati dall'Universita' in limitate attivita' didattiche sussidiarie o integrative e assistenza nella preparazione della tesi di laurea a studenti laureandi, secondo le modalita' e i termini stabiliti dalle facolta', sentiti i collegi dei docenti. Tale impegno non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. Il dottorando ha l'obbligo della riservatezza in ordine alle attivita' di ricerca a cui partecipa. Il dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro dottorato, corso di studi, scuola di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra' chiederne la sospensione. E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, ad esclusione di quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al rettore il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame finale, a seconda dell'anno di iscrizione. Un'eventuale valutazione negativa da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa, oppure, per dottorandi dell'ultimo anno, l'eventuale concessione di un anno di proroga, senza estensione dell'eventuale borsa di studio. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi e' richiesto il consenso scritto del coordinatore del dottorato; per periodi di formazione all'estero superiori e' richiesta una motivata deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso tale permanenza all'estero puo' eccedere la meta' dell'intero periodo di durata previsto per il conseguimento del dottorato. Tale limite non si applica in presenza di accordi con Universita' anche straniere e con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate.