Art. 10.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
  Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e' uno
studente   universitario   iscritto   ad   un   corso  di  formazione
post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di diploma e
di laurea, con la sola esclusione dell'elettorato  attivo  e  passivo
per  la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. Egli
ha l'obbligo di frequentare  il  dottorato  per  il  numero  di  anni
definito  dal  bando  con  assiduita' e con impegno ed e' tenuto allo
svolgimento, a tempo  pieno,  delle  attivita'  curriculari,  secondo
criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
  Il  dottorando  puo'  essere  inserito,  previa  autorizzazione del
collegio dei  docenti,  nell'attivita'  di  ricerca  delle  strutture
dell'Ateneo,  purche'  congruenti  con il suo percorso formativo. Gli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  possono  essere  impegnati
dall'Universita'  in  limitate  attivita'  didattiche  sussidiarie  o
integrative e assistenza nella preparazione della tesi  di  laurea  a
studenti  laureandi, secondo le modalita' e i termini stabiliti dalle
facolta', sentiti i collegi dei docenti. Tale  impegno  non  deve  in
ogni  caso  compromettere  l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il  bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'. Il dottorando ha l'obbligo della  riservatezza  in
ordine alle attivita' di ricerca a cui partecipa.
  Il  dottorando  non  puo'  avere  contemporanea iscrizione ad altro
dottorato,  corso  di  studi,  scuola  di   specializzazione   o   di
perfezionamento  in  Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne  la  sospensione.  E'  altresi'  vietata  la  contemporanea
fruizione  di altre borse di studio, ad esclusione di quelle concesse
da istituzioni italiane o straniere utili a integrare  con  soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi.
  Alla  fine  di  ciascun  anno  di  corso  il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita'  formative
e  di  ricerca  svolte  al  collegio  dei  docenti  il  quale, previa
valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone  al
rettore  il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale, a seconda dell'anno di iscrizione.  Un'eventuale  valutazione
negativa  da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal
dottorato con perdita e restituzione della borsa di  studio  relativa
all'anno  in  corso, ove concessa, oppure, per dottorandi dell'ultimo
anno, l'eventuale concessione di un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
  Il  dottorando  puo' svolgere periodi di formazione o stages presso
altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani
e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi  e'
richiesto  il  consenso  scritto  del coordinatore del dottorato; per
periodi di formazione all'estero superiori e' richiesta una  motivata
deliberazione   del   collegio  dei  docenti.  In  nessun  caso  tale
permanenza all'estero puo' eccedere la meta' dell'intero  periodo  di
durata  previsto  per il conseguimento del dottorato. Tale limite non
si applica in presenza di accordi con Universita' anche  straniere  e
con  enti  pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di
ricerca,  eventualmente  anche  attraverso   strutture   tecnicamente
avanzate da essi controllate.