Art. 10.
                Conferimento degli assegni di ricerca
  I  vincitori del presente concorso instaurano un rapporto di lavoro
autonomo  di  diritto  privato.  Tale  rapporto  non  rientra   nella
configurazione  istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini dell'assunzione nei ruoli  del  personale  delle  universita'  e
istituti universitari italiani.
  I  vincitori  saranno invitati ad autocertificare i seguenti stati,
fatti e qualita' personali:
  1) l'atto di nascita;
  2) il godimento dei diritti politici;  i  cittadini  di  uno  degli
Stati  membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o  di
provenienza;
  3)   il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  il  titolo  di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  4) di non aver riportato condanne  penali;  in  caso  contrario  il
vincitore  dovra'  autocertificare  le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita' giudiziaria che  l'ha  emessa  (anche  se  e'
stata  concessa  amnistia,  perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc. e anche se nulla risulta sul casellario  giudiziale.  I
procedimenti  penali  devono  essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi).
  I  cittadini  degli  Stati  membri   dell'Unione   europea   devono
autocertificare  altresi' di non aver riportato condanne penali nello
Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
  5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA  e
di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio dell'anagrafe tributaria
inerente allo stesso;
  6) la propria posizione  relativa  all'adempimento  degli  obblighi
militari;
  7)  di non godere di borse di studio a qualsiasi titolo conferite e
di non essere dipendenti di ruolo degli enti indicati al primo  comma
dell'art. 4 del presente bando.
  I  vincitori  del  presente  concorso  saranno  inoltre  invitati a
produrre certificato medico  rilasciato  da  una  A.S.L.,  ovvero  da
ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo all'attivita' di collaborazione per la
quale  ha  concorso.  Qualora  i  vincitori  siano affetti da qualche
imperfezione, il  certificato  deve  farne  menzione  e  indicare  se
l'imperfezione   stessa   menomi   l'attitudine  alla  collaborazione
suddetta. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  alla  data  di  effettivo  inizio  dell'attivita'  di
collaborazione.
  Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dal vincitore
della  presente  procedura  concorsuale  saranno  soggetti,  da parte
dell'Universita' degli studi "G.  D'Annunzio"  di  Chieti,  a  idonei
controlli, circa la veridicita' degli stessi.
  I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le  domande  di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e  12  della  legge  31  dicembre  1996  n.  675,  saranno   trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e degli eventuali  procedimenti  di  attribuzione  degli  assegni  in
questione.
  Con  i vincitori del presente concorso verranno stipulati contratti
di lavoro autonomo che  saranno  sottoscritti  dai  vincitori  e  dal
rettore dell'Universita' di Chieti.
  I  vincitori  del presente concorso saranno tenuti a rispettare gli
adempimenti previsti dal regolamento di ateneo  per  il  conferimento
degli  assegni  per  la  collaborazione ad attivita' di ricerca ed in
particolare quanto espressamente previsto dagli articoli  4,  6  e  7
dello stesso.
  Copia  del  regolamento  sara'  consegnata  a  ciascun  titolare di
assegno all'atto della stipula del contratto.
  Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita'
di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione,
non dichiarino di accettarlo o  non  assumano  servizio  nel  termine
stabilito.
  Possono  essere  giustificati  soltanto  i  ritardi  dovuti a gravi
motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente  comprovati.
Eventuali differimenti dalla data d'inizio o interruzione del periodo
di  godimento  dell'assegno  verranno  consentiti  al  vincitore  che
dimostri di dover soddisfare obblighi militari o  di  trovarsi  nelle
condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204).
  Coloro  che,  alla  data di ricezione della lettera di conferimento
dell'assegno si trovano in servizio militare sono tenuti  ad  esibire
all'amministrazione un certificato dell'autorita' militare, nel quale
dovra' essere anche indicata la data presumibile in cui avra' termine
il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovra' comunque iniziare
l'attivita'  di ricerca dal primo giorno del mese successivo a quello
di congedo.
  Nei confronti del titolare  di  assegno  che,  dopo  aver  iniziato
l'attivita'  di  ricerca  non  la prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata  dell'assegno,
o  che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
  Al termine del contratto, il titolare di assegno dovra'  presentare
una relazione sull'attivita' svolta inviata al rettore.
  Per  quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono,
sempre che applicabili,  le  disposizioni  previste  dalla  normativa
citata nel preambolo della presente procedura concorsuale nonche', in
quanto applicabili, le norme del codice civile.
  Chieti, 4 dicembre 1999
                                               Il rettore: Cuccurullo
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