Art. 2. Ciascuno dei suddetti assegni e' rinnovabile, ai sensi e nei limiti di cui al comma sesto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che, entro il termine di mesi tre dalla scadenza, il Tutor ed il Consiglio del Dipartimento di cui al precedente art. 1 esprimano parere favorevole sull'attivita' svolta dal conferitario dell'assegno ed il Dipartimento medesimo assicuri la relativa copertura finanziaria.