Art. 2.
  Ciascuno dei suddetti assegni e' rinnovabile, ai sensi e nei limiti
di  cui  al comma sesto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, a condizione che, entro il termine di mesi tre  dalla  scadenza,
il  Tutor  ed il Consiglio del Dipartimento di cui al precedente art.
1 esprimano parere favorevole sull'attivita' svolta dal  conferitario
dell'assegno   ed  il  Dipartimento  medesimo  assicuri  la  relativa
copertura finanziaria.