Art. 7.
                              Colloquio
  La prova d'esame  consistera'  in  un  colloquio  che  vertera'  su
argomenti  attinenti  il  progetto di ricerca per il quale sono stati
banditi gli assegni.
  Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verifichera' la
capacita' del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova
d'esame in almeno una lingua straniera a scelta del candidato.
  Per  il  colloquio  la  commissione  ha a disposizione 50 punti; la
prova non s'intendera' superata se il candidato non avra'  conseguito
almeno 25 punti dei 50 disponibili.
  La  notizia  del  luogo,  del giorno e dell'ora in cui si terra' il
colloquio verra' data ai candidati almeno venti  giorni  prima  dello
svolgimento dello stesso, con raccomandata a.r.
  Per  avere  accesso  all'aula  ove  si  svolgera'  il  colloquio, i
candidati dovranno essere muniti di un  documento  di  riconoscimento
valido.
  Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice   forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,    con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.