Art. 9.
               Formazione della graduatoria di merito
  La graduatoria  di  merito  dei  candidati  sara'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
  La votazione complessiva sara' data dalla somma del voto conseguito
nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.   14   del   regolamento
disciplinante  il  conferimento  degli  assegni  di  ricerca  nonche'
dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191,  se  due  o
piu'  candidati  abbiano  ottenuto, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari  punteggio,  sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
  Gli  assegni  di  ricerca,  cosi'  come  determinati all'art. 1 del
presente  bando  di  concorso,  saranno  conferiti   a   coloro   che
occuperanno i primi nove posti della graduatoria di merito.
  La graduatoria di merito sara' approvata con decreto del Rettore di
questo Ateneo ed e' immediatamente efficace.
  La  graduatoria  di merito verra' utilizzata in caso di rinuncia di
uno o piu' assegnatari o  di  risoluzione  per  mancata  accettazione
degli  assegni;  gli  assegni,  in  tal  caso,  verranno conferiti ai
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
  Al  fine  di  garantire  un'immediata  ed  idonea pubblicita' della
suddetta graduatoria, la stessa verra' affissa  per  un  periodo  non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Chieti - Via dei Vestini - Chieti Scalo.
  Non si  da'  luogo  a  dichiarazione  di  idoneita'  alla  presente
procedura concorsuale.