Art. 2. La borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al termine del primo anno. Il concorso e' aperto agli studiosi che non hanno compiuto il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del presente bando, in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito presso universita' o istituto di istruzione universitario italiano o straniero alla data di decorrenza della borsa, di cui al successivo art. 7. Il titolo conseguito all'estero sara' considerato valido nell'eventualita' in cui sia stato operato il riconoscimento di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In assenza di tale riconoscimento l'equipollenza, ai soli fini del concorso, potra' essere dichiarata con decreto del direttore della scuola, previo parere conforme della commissione di cui al successivo art. 5.