Art. 2.
  La  borsa di studio ha durata di due anni, sottoposta a conferma al
termine del primo anno. Il concorso e' aperto agli studiosi  che  non
hanno  compiuto  il trentesimo anno di eta' alla data di scadenza del
presente bando, in possesso del titolo di dottore  di  ricerca  o  di
titolo  equipollente  conseguito  presso  universita'  o  istituto di
istruzione universitario italiano o straniero alla data di decorrenza
della borsa, di cui al successivo art. 7.
  Il  titolo   conseguito   all'estero   sara'   considerato   valido
nell'eventualita'  in  cui sia stato operato il riconoscimento di cui
all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.  382/1980.
In assenza di tale riconoscimento l'equipollenza, ai  soli  fini  del
concorso,  potra'  essere  dichiarata con decreto del direttore della
scuola, previo parere conforme della commissione di cui al successivo
art. 5.