Art. 5. Il concorso consiste nell'esame dei titoli accademici e scientifici (curriculum vitae, lista delle pubblicazioni e lettere di presentazione), nonche' del programma di ricerca presentati dal candidato, onde accertarne l'attitudine alla ricerca. La commissione giudicatrice sara' nominata dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/1989. La commissione, che dispone fino ad un massimo di 100 punti, stabilira' in via preliminare i punteggi da attribuire ai vari titoli. Per conseguire l'idoneita' ciascun candidato deve riportare un punteggio non inferiore ai 60 punti. Sulla base dei punteggi riportati dai singoli candidati, la commissione formulera' la graduatoria di merito in base alla quale sara' assegnata la borsa. La commissione attribuira' punteggi differenziati a tutti i candidati, al fine di evitare situazioni di merito ex-aequo. Il direttore della scuola, con proprio provvedimento, approvera' la graduatoria e nominera' il vincitore della borsa sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti all'art. 2. La graduatoria degli idonei verra' pubblicata all'albo ufficiale della scuola, con relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.