Art. 5.
  Il concorso consiste nell'esame dei titoli accademici e scientifici
(curriculum  vitae,  lista   delle   pubblicazioni   e   lettere   di
presentazione),  nonche'  del  programma  di  ricerca  presentati dal
candidato, onde accertarne l'attitudine alla ricerca.
  La commissione giudicatrice  sara'  nominata  dal  direttore  della
Scuola normale superiore di Pisa, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
398/1989.
  La  commissione,  che  dispone  fino  ad  un  massimo di 100 punti,
stabilira' in via  preliminare  i  punteggi  da  attribuire  ai  vari
titoli.
  Per  conseguire  l'idoneita'  ciascun  candidato  deve riportare un
punteggio  non  inferiore  ai  60  punti.  Sulla  base  dei  punteggi
riportati   dai  singoli  candidati,  la  commissione  formulera'  la
graduatoria di merito in base alla quale sara' assegnata la borsa.
  La  commissione  attribuira'  punteggi  differenziati  a  tutti   i
candidati, al fine di evitare situazioni di merito ex-aequo.
  Il direttore della scuola, con proprio provvedimento, approvera' la
graduatoria  e  nominera'  il  vincitore della borsa sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti all'art. 2.
  La graduatoria degli idonei verra'  pubblicata  all'albo  ufficiale
della  scuola,  con  relativo annuncio nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.