Art. 8. Il borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente l'attivita' di studio e di ricerca presso la Scuola; l'inosservanza di tale obbligo comporta la decadenza della borsa. Il borsista puo' partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca coerenti con il programma predisposto dalla Scuola, svolti anche all'estero presso enti di ricerca e universita'. Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ufficiali e non puo' svolgere attivita' di lavoro dipendente o attivita' di consulenza retribuite aventi natura continuativa, e che comunque risultino incompatibili con gli obblighi di cui al primo comma. Il godimento della borsa non implica un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione del borsista. La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali, ne' a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini della carriera, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Essa non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista; l'eventuale cumulo con dette borse deve essere preventivamente autorizzato. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal borsista, la Scuola potra' decidere l'interruzione del godimento della borsa.