Art. 9. Il pagamento della borsa avviene a rate mensili di cui le prime due anticipate, da corrispondersi all'atto dell'inizio dell'attivita'. La scuola provvedera' alla copertura assicurativa contro gli infortuni, rimanendo a carico del borsista quanto dovuto per l'assistenza sanitaria. Il differimento della data di inizio della borsa, o interruzioni nel periodo di godimento della stessa per un periodo non superiore ai sei mesi, potranno essere disposte dalla Scuola, previa deliberazione del consiglio della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola.