Art. 9.
  Il pagamento della borsa avviene a rate mensili di cui le prime due
anticipate, da corrispondersi all'atto dell'inizio dell'attivita'.
  La  scuola  provvedera'  alla  copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni,   rimanendo  a  carico  del  borsista  quanto  dovuto  per
l'assistenza sanitaria.
  Il differimento della data di inizio della  borsa,  o  interruzioni
nel periodo di godimento della stessa per un periodo non superiore ai
sei mesi, potranno essere disposte dalla Scuola, previa deliberazione
del consiglio della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali
della Scuola.