Art. 7.
                Titoli di preferenza e di precedenza
  I  concorrenti  che  avranno  superato  la prova orale dovranno far
pervenire,  di  propria  iniziativa,  al   direttore   amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di Salerno - Ripartizione II "Risorse
Umane", via Ponte don Melillo - 84084 Fisciano  (Salerno),  entro  il
termine  perentorio  di quindici giorni dall'espletamento della prova
orale, i documenti, in originale o in copia autentica, attestanti  il
possesso  dei  titoli  di  preferenza e/o di precedenza, a parita' di
merito e a parita' di titoli, previsti  dall'art.  5,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, la dichiarazione  sostitutiva  di
atto  di notorieta' di cui all'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n.
15, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
  Hanno diritto alla preferenza a parita' di merito:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12)  i  figli  di  mutilati  e  invalidi  per  servizio nel settore
pubblico e privato;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi e i mutilati civili;
  20)  i  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito a termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
  1)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  2)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  come  modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.
191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a  conclusione   delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.