Art. 9.
                 Presentazione dei documenti di rito
  All'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il
vincitore  del concorso e' invitato a presentare, entro il termine di
trenta giorni, un certificato medico, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7, della legge
n. 837 del 25 luglio 1996, rilasciato dall'azienda sanitaria  locale,
da  un  medico  militare  o da un ufficiale sanitario e attestante la
sana  e  robusta  costituzione,  l'idoneita'  fisica  e  psichica  al
servizio  continuativo  ed  incondizionato  all'impiego, l'assenza di
imperfezioni  che  possano  comunque  influire  sul  rendimento   del
servizio  e  di  malattie  che  possano mettere in pericolo la salute
pubblica.
  Per coloro che hanno menomazioni fisiche  e'  richiesta,  altresi',
una    dichiarazione   dell'ufficiale   sanitario   comprovante   che
l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidita',
non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita'  dei
compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
  Il   vincitore  del  concorso,  gia'  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione, deve, altresi', produrre i seguenti documenti:
  a) copia integrale dello stato matricolare aggiornato;
  b) dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.
  Il vincitore del concorso e' tenuto a presentare, entro  lo  stesso
termine,  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa
ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la  quale
attesti:
  a) di non svolgere attivita' che diano luogo ad incompatibilita';
  b)  di non ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze di enti
o  strutture  pubbliche  o   private   (in   caso   contrario,   tale
dichiarazione  deve  essere  sostituita  con quella di opzione per il
nuovo impiego);
  c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso.
  Ai  sensi  dell'art.  15,  comma  8,  del  C.C.N.L.  del  personale
dirigente del comparto universita', il vincitore del  concorso,  gia'
in servizio presso l'Universita' degli studi di Salerno o proveniente
da altre istituzioni universitarie, ha diritto alla conservazione del
posto precedentemente occupato per l'intero periodo di prova.
  Il  vincitore  del  concorso,  entro lo stesso termine previsto dal
precedente comma, e' tenuto a regolarizzare in bollo  la  domanda  di
partecipazione,  eventuali  documenti  richiesti  dal  bando  e  gia'
presentati e quelli richiesti per l'ammissione all'impiego.
  I documenti  rilasciati  al  cittadino  straniero  dalle  autorita'
competenti  dello  Stato  di  appartenenza debbono essere legalizzati
dalle autorita' consolari italiane.
  Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata
una traduzione  in  lingua  italiana  la  cui  conformita'  al  testo
originale  deve  essere  certificata  dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare.
  Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta  salva
la  possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, l'amministrazione  non  dara'  luogo  alla
stipulazione   del  contratto  ovvero  provvedera',  per  i  rapporti
eventualmente  gia'   instaurati,   all'immediata   risoluzione   dei
medesimi.  Per  i  portatori di handicap si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.