Art. 10.
   Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
                               lavoro
  I  vincitori,  ai  fini   dell'accertamento   dei   requisiti   per
l'assunzione,  saranno  invitati,  a  mezzo  raccomandata a.r. o nota
telegrafica,  a  presentare  entro   trenta   giorni   dall'effettiva
assunzione  in servizio, i seguenti documenti, attestanti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
  1) autocertificazxone relativa a:
  data e luogo di nascita;
  possesso della cittadinanza italiana o  di  uno  Stato  dell'Unione
europea;
  godimento  dei  diritti  politici.  I  cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione europea devono autocertificare  il  godimento  dei
diritti  civili  e  politici  anche  nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
  posizione riguardante gli obblighi di leva;
  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
  assenza di eventuali procedimenti penali pendenti,
  oppure:
  certificati rilasciati dalle autorita'  competenti  in  confonnita'
alla normativa vigente.
  E'  comunque  fatta  salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare  la  veridicita'  e  l'autenticita'   delle   attestazioni
prodotte.   In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge  4  gennaio  1968,  n.
15;
  2)  certificato  medico  rilasciato  dall'azienda  sanitaria locale
competente  per  territorio  da  cui  risulti  che  l'interessato  e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da imperfezioni che possano  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837. Il certificato
deve  contenere  l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da malattie che possano  mettere  in  pericolo  la  salute  pubblica;
qualora  sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve altresi' farne menzione ed  indicare  se  l'imperfezione  stessa
menomi l'attitudine al servizio.
  Per  quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra, per
servizio, del lavoro,  civili),  il  certificato  medico,  rilasciato
dalla  A.S.L. competente per territorio, deve contenere, oltre ad una
esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido  non  ha
perduto  ogni  capacita'  lavorativa  e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla  incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui aspira.
  Il  certificato  medico  deve  essere  prodotto in conformita' alle
leggi sul bollo ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio.
  L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre i
candidati a visita medica da parte del medico del  lavoro  competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
  All'atto dell'assunzione i vincitori dovranno, altresi', dichiarare
presso il competente ufficio di questa Universita', che non ricoprano
altri  impieghi  alle  dipendenze  dello  Stato,  delle province, dei
comuni o di altri  enti  pubblici  o  privati.  In  caso  affermativo
dovranno  dichiarare  di  optare  per  il nuovo impiego (art. 8 della
legge 18 marzo 1958, n. 311).
  I nuovi assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare  entro  trenta
giorni, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
  Ai  soggetti  riconosciuti  handi'cappati  ai  sensi  della legge 5
febbraio 1992, n. 104,  saranno  applicate  le  disposizioni  di  cui
all'art. 22 della legge stessa.