Art. 4.
  La  commissione  giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le   disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  24
settembre 1981 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487, modificato con decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693.