Art. 6.
                       Ammissione al colloquio
  Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano
riportato nella prova scritta ed in quella pratica una  votazione  di
almeno ventuno trentesimi o equivalente.
  I  candidati  ammessi  al  colloquio saranno avvertiti almeno venti
giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere  la  prova  stessa.
Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato il voto riportato
nelle singole prove.
  Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'  ottenuto
una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
  La  votazione  complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nella prova  scritta  ed  in  quella  pratica  di  cui  al
precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.