Art. 6. Prove di esame Il concorso si svolgera', con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 8, punto c) della legge n. 449/1997, citata nelle premesse, mediante una prova scritta ed un colloquio orale. Per la prova scritta, i candidati non potranno portare con se' alcun tipo di pubblicazione, ivi compresi i quotidiani. Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - del 25 febbraio 2000 sara' data comunicazione della sede e del diario della prova scritta del concorso. Alla prova scritta sono ammessi tutti i candidati che non abbiano avuto della esclusione del concorso. La prova scritta sara' basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura scientifica e professionale specialistica nel settore informatico, con riferimento alle materie di cui all'art. 9 del presente bando, nonche' la conoscenza della lingua inglese. I candidati che conseguiranno il punteggio di ventiquattro trentesimi nella prova scritta saranno ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare sulle materie di cui al medesimo articolo. L'assenza dalle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove di esame, cui i candidati vengono ammessi con ampia riserva, la esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti. L'amministrazione provvedera' a convocare direttamente i candidati ammessi a sostenere il colloquio. Il colloquio, che tende a verificare il possesso delle conoscenze scientifiche e tecniche relative all'area C3 (ex nona qualifica funzionale), vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte nonche' sulle altre indicate nel programma di cui all'art. 9 del presente bando e si intendera' superato con un punteggio di almeno ventisette trentesimi. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio interdisciplinare. Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di una dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia applicata su carta bollata con firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno; b) tessera di riconoscimento, completa dei dati anagrafici, rilasciata da un'amministrazione dello Stato; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) passaporto; f) carta d'identita'; g) patente di guida. Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti o che presentino documenti scaduti.