Art. 8.
              Documenti di rito e nomina dei vincitori
  Il  vincitore  del  concorso  dovra'  presentare  o  far  pervenire
all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando,  entro
il  termine  perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo
invito, a pena di non dar  luogo  alla  successiva  stipulazione  del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 3 del precedente art.
7, i seguenti documenti:
  1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     sottoscritta
dall'interessato e comprovante:
  la data e il luogo di nascita;
  la  cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data  di
scadenza,  con  l'indicazione  del  comune nelle cui liste elettorati
risulta iscritto il candidato;
  il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali  condanne
penali  riportate, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
che lo ha emesso;
  il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal  precedente
art.  2, comma 1), con l'indicazione della votazione riportata, della
data di conseguimento e dell'universita' presso  la  quale  e'  stato
conseguito;
  il  possesso  del  corso  di specializzazione post-laurea con esito
finale;
  l'attivita' di lavoro e/o  di  consulenza  effettuate  presso  enti
pubblici o aziende di informatica italiane e straniere;
  la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione
del   distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il  periodo  di
assolvimento;
  2) certificato medico (in bollo rilasciato da  un  medico  militare
ovvero  da  un  medico  legale dell'azienda unita' sanitaria locale o
dall'ufficiale sanitario o dal medico  condotto,  dal  quale  risulti
l'idoneita'   fisica   dell'aspirante  al  servizio  continuativo  ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente  bando;
il  certificato  deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli
accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della  legge
25  luglio  1956,  n.  837.  Nel  caso  di  imperfezioni  fisiche, il
certificato medico dovra'  contenere  una  esatta  descrizione  delle
medesime  nonche'  la  dichiarazione  che  le stesse non sono tali da
menomare  l'attitudine  fisica  all'impiego.    Qualora  si tratti di
mutilato o invalido di guerra o assimilato, il  relativo  certificato
medico  dovra'  contenere  una  esatta descrizione della natura e del
grado di invalidita' e la  dichiarazione  che  l'aspirante  non  puo'
riuscire  di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni
di lavoro e che  le  sue  condizioni  fisiche  lo  rendono  idoneo  a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;
  3)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  15/1968,  cosi'
come  modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e dalla legge 16
giugno 1998, n. 191,  sottoscritta  dal  candidato  in  presenza  del
dipendente  addetto  ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore,  di
non  avere  altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di  incompatibilita'  richiamate
dall'art.  58  del  decreto  legislativo  n. 29/1993, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per il Ministero delle comunicazioni.
  La dichiarazione di  cui  al  punto  1)  del  precedente  comma  1,
sostituisce,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,  concernente  il  regolamento  di
attuazione  degli  articoli  1,  2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127,   in   materia   di   semplificazione    delle    certificazioni
amministrative,  i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n.  686/1957,  dei  quali  e'
data comunque al candidato facolta' di presentazione.
  Il  Ministero  delle  comunicazioni  richiedera'  direttamente alle
amministrazioni  competenti,   per   il   rilascio   delle   relative
certificazioni,  conferma  scritta  della  corrispondenza  di  quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
  Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendono utilizzabili  per  i  relativi  fini,  in
luogo della documentazione che sostituiranno.
  Le  dichiarazioni  mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
  Il Ministero delle comunicazioni procedera'  ad  idonei  controlli,
anche  a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dai controlli il Ministero delle comunicazioni procedera'  ad
idonei   controlli,   anche   a  campione,  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli effettuati emerga la
non veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  vincitore
decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
  L'impiegato  dei  ruoli  organici delle amministrazioni dello Stato
potra' limitarsi  ad  attestare,  con  la  dichiarazione  di  cui  al
precedente  punto  1),  l'appartenenza  ai  ruoli  di  una  di  dette
amministrazioni, indicando  quale,  ed  inoltre  dovra'  produrre  il
certificato  medico  di  cui  al  punto 2) nonche', ad esclusione del
personale del Ministero  delle  comunicazioni,  la  dichiarazione  di
opzione per il Ministero stesso, di cui al punto 3).
  Le  dichiarazioni  ed il certificato medico sopra indicati dovranno
essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento  del
relativo invito.
  Scaduto  inutilmente  il termine di cui al primo comma del presente
articolo, fatta salva la possibilita'  di  una  proroga  a  richiesta
dell'interessato  nel  caso  di  comprovato impedimento, il Ministero
delle comunicazioni comunichera' al  concorrente  vincitore  che  non
abbia  presentato  la  documentazione  come  innanzi precisato di non
poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al
comma 3 del precedente art 7.