Art. 8. Documenti di rito e nomina dei vincitori Il vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3 del precedente art. 7, i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritta dall'interessato e comprovante: la data e il luogo di nascita; la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorati risulta iscritto il candidato; il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e l'autorita' che lo ha emesso; il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 2, comma 1), con l'indicazione della votazione riportata, della data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito; il possesso del corso di specializzazione post-laurea con esito finale; l'attivita' di lavoro e/o di consulenza effettuate presso enti pubblici o aziende di informatica italiane e straniere; la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento; 2) certificato medico (in bollo rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'azienda unita' sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso di imperfezioni fisiche, il certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione delle medesime nonche' la dichiarazione che le stesse non sono tali da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre; 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi' come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa dichiarazione di opzione per il Ministero delle comunicazioni. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1, sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e' data comunque al candidato facolta' di presentazione. Il Ministero delle comunicazioni richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti, per il rilascio delle relative certificazioni, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il Ministero delle comunicazioni procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli il Ministero delle comunicazioni procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al precedente punto 1), l'appartenenza ai ruoli di una di dette amministrazioni, indicando quale, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad esclusione del personale del Ministero delle comunicazioni, la dichiarazione di opzione per il Ministero stesso, di cui al punto 3). Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, il Ministero delle comunicazioni comunichera' al concorrente vincitore che non abbia presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 3 del precedente art 7.