Art. 9. Periodo di prova Il periodo di prova avra' la durata di mesi sei, non rinnovabili e prorogabili, ex art. 2 CCNL 23 ottobre 1997. Nei riguardi del vincitore immesso in impiego che non ottenga un giudizio favorevole al termine del periodo di prova verra' disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennita' pari a una mensilita' del trattamento relativo al periodo di prova. Il vincitore immesso in impiego che avra' compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguira' la nomina in ruolo. In tal caso il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.