Art. 9.
                          Periodo di prova
  Il periodo di prova avra' la durata di mesi sei, non rinnovabili  e
prorogabili, ex art. 2 CCNL 23 ottobre 1997.
  Nei  riguardi  del  vincitore immesso in impiego che non ottenga un
giudizio favorevole al termine del periodo di prova  verra'  disposta
la  risoluzione  del  rapporto di impiego, con la liquidazione di una
indennita' pari a una mensilita' del trattamento relativo al  periodo
di prova.
  Il  vincitore  immesso  in  impiego  che  avra'  compiuto con esito
favorevole il periodo di prova conseguira' la nomina in ruolo. In tal
caso il servizio di prova e' computato come servizio di ruolo a tutti
gli effetti.