Art. 10.
  Il  titolo  di  dottore  di   ricerca,   rilasciato   dal   rettore
dell'Universita'  di  Camerino,  si consegue all'atto del superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
  Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio
dei docenti, una apposita commissione, composta  da  tre  docenti  di
ruolo,    qualificati    nelle   discipline   attinenti   alle   aree
scientifico-disciplinari a cui si riferisce il dottorato.
  Per comprovati motivi che non  consentono  la  presentazione  della
tesi  nei  tempi  previsti,  il  rettore  ne  autorizza la proroga ed
ammette il candidato agli esami previsti  per  il  ciclo  successivo,
anche  in altra sede universitaria in caso di mancata attivazione del
corso.