Art. 5. La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di ammissione al corso di dottorato e' nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti. Essa e' composta da tre docenti di ruolo dei settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso, a cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche o private di ricerca. (La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di dottorati istituiti in convenzione con enti pubblici o privati). La commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni dalla nomina.