Art. 5.
  La  commissione giudicatrice del concorso per l'esame di ammissione
al corso di  dottorato  e'  nominata  dal  rettore  su  proposta  del
collegio  dei  docenti.  Essa e' composta da tre docenti di ruolo dei
settori scientifico-disciplinari cui si riferisce  il  corso,  a  cui
possono  essere  aggiunti  non  piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche  o  private
di  ricerca.  (La  nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
dottorati istituiti in convenzione con enti pubblici o privati).
  La  commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni dalla
nomina.