Art. 6.
  I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi   secondo   l'ordine   di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso. In caso di rinunce degli aventi diritto,  purche'  non  sia
trascorso  un  mese  dall'avvio  effettivo  dei corsi, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
  In caso di utile collocamento  in  piu'  graduatorie,  i  candidati
dovranno  esercitare  opzione per un solo corso di dottorato entro il
termine di sette giorni.