Art. 8.
  L'importo delle borse di studio non deve essere inferiore a  quello
stabilito  dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 11 settembre 1998.
  Le borse  di  studio  verranno  assegnate  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito.
  Per  la  fruizione  delle  borse  di  studio  il  limite di reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato in L.  15.000.000.  Alla
determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale
nonche'   emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  avente  carattere
ricorrente con esclusione  di  quelli  aventi  natura  occasionale  o
derivanti da servizio militare di leva.
  La durata dell'erogazione delle borse e' pari all'intera durata del
corso.
  L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per eventuali
periodi  di  soggiorno  all'estero nella misura del 50%. Tali periodi
non possono superare la  meta'  della  durata  dell'intero  corso  di
dottorato.
  Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate bimestrali
posticipate,  previa  attestazione  di   frequenza   rilasciata   dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
  Chi abbia usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato  anche  per  un  solo anno, non puo' chiedere di fruire una
seconda volta.
  Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio  a
qualsiasi   titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad  integrare  con  soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi.