Art. 9.
  I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito   delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo  le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
  I  dottorandi  in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza
assegni, per il periodo della durata del corso.
  E'  consentito  l'esercizio  di   attivita'   compatibili,   previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali e di breve durata, non devono  in  alcun  modo  porsi  in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
  Per  tutta  la  durata  del  corso  e'  vietato  lo  svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
  Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno
consentiti ai dottorandi  che  dimostrino  di  dover  soddisfare  gli
obblighi  militari  o  che si trovino nelle condizioni previste dalla
legge 30  dicembre  1971,  n.  1204,  oppure  che  si  trovino  nella
condizione di malattia grave o prolungata.
  Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  degli
obblighi, il collegio dei  docenti  proporra'  con  propria  delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso e l'interruzione della borsa,
se fruita.