Art. 13.
                   Accertamenti psico-attitudinali
  1. Al termine degli accertamenti sanitari,  i  candidati  giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 12, comma
6,  saranno  sottoposti  agli  accertamenti psico-attitudinali per il
riconoscimento delle qualita' indispensabili  all'espletamento  delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle
Armi  o  del  Corpo  al  quale hanno chiesto di partecipare, da parte
della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma  2,  lettera
c).
  2.  Il  giudizio  espresso  dalla  Commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i candidati giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso.
  3.  I  verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quelli psico-attitudinali dovranno essere inviati  alla
Direzione  generale  per  il  personale  militare  -  I  Reparto  - 1
Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via  XX  Settembre  n.
123/A  - 00187 Roma, entro tre giorni dalla data di conclusione degli
stessi.