Art. 13. Accertamenti psico-attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i candidati giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente articolo 12, comma 6, saranno sottoposti agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo al quale hanno chiesto di partecipare, da parte della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 2, lettera c). 2. Il giudizio espresso dalla Commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 3. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quelli psico-attitudinali dovranno essere inviati alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.