Art. 17. Graduatorie 1. La graduatoria degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, sara' formata dalla Commissione esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai candidati in ciascuna delle prove d'esame - compreso l'eventuale punteggio incrementale attribuito nella prova facoltativa di lingua straniera - nonche' dei punti riportati nella valutazione dei titoli e nelle prove di efficienza fisica. 2. Nel formare la graduatoria, la Commissione esaminatrice terra' conto della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 3. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti al ruolo dei marescialli saranno devoluti a favore delle altre categorie di candidati secondo l'ordine della graduatoria. 4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo 16. 5. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale. 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.