Art. 17.
                             Graduatorie
  1.  La  graduatoria degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente articolo 1,  comma  1,  sara'  formata  dalla  Commissione
esaminatrice  in base alla somma dei punteggi riportati dai candidati
in ciascuna delle prove  d'esame  -  compreso  l'eventuale  punteggio
incrementale attribuito nella prova facoltativa di lingua straniera -
nonche'  dei  punti  riportati  nella  valutazione dei titoli e nelle
prove di efficienza fisica.
  2. Nel formare la graduatoria, la Commissione  esaminatrice  terra'
conto  della  riserva  dei posti a favore degli appartenenti al ruolo
dei marescialli.
  3. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti al  ruolo
dei  marescialli  saranno  devoluti a favore delle altre categorie di
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
  4. Ferma restando, in ogni caso, la  suddetta  riserva,  si  terra'
conto,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di preferenza di cui al
precedente articolo 16.
  5.  Le  graduatorie  di  merito  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale.
  6.  I  decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.   Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.