Art. 21.
                   Trattamento dei dati personali
  1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31  dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale
militare  -  I  Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - per le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca   dati   automatizzata   anche   successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo.
  2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche' in caso di esito
positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
  3. L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'articolo  13  della
citata  legge,  tra  i  quali  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi.
  4.  Tali  diritti  potranno  essere  fatti valere nei confronti del
direttore della Direzione generale del personale militare  -  Via  XX
Settembre   n.   123/A   -  00187  Roma,  titolare  del  trattamento.
Responsabile del  trattamento  e'  il  direttore  della  1  Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.
  Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 17 dicembre 1999
                                      Il direttore generale: Tambuzzo