Art. 3. Requisiti di partecipazione 1.a. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono partecipare: a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito appartenenti ad una delle Armi o corpi indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi che siano in congedo per aver completato, senza demerito, la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano svolto almeno un anno di servizio in detta ferma. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto servizio. b) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell'Esercito, inquadrati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi; c) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito che non abbiano completato il secondo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; d) gli idonei non vincitori in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito (gia' Corpo tecnico dell'Esercito) puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente articolo 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito (gia' Corpo di amministrazione e Corpo di commissariato dell'Esercito) puo' partecipare solo al concorso di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente articolo 1. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito (gia' Corpo automobilistico dell'Esercito) puo' partecipare solo al concorso di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 1. Detto personale, se in servizio, non deve avere conseguito un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno. 1.b. I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se appartenenti al ruolo dei marescialli di cui al precedente comma 1, lettera b), il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle altre categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', oppure di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni; d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisica e psico-attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 14 e 15; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato. 2. Gli ufficiali di complemento e gli appartenenti al ruolo dei marescialli dell'Esercito possono partecipare ad uno solo dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. 3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di cui al precedente comma 1.b, lettere a), d), ed e) del presente articolo devono essere posseduti sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente.