Art. 5. Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. I Comandi competenti a ricevere le domande dovranno indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione (per quelle spedite con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) e trasmetterle subito, al massimo entro tre giorni dalla data di ricezione, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione, via XX Settembre n. 132/A - 00187 Roma. 2. I comandi medesimi dovranno provvedere a trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, all'indirizzo di cui sopra, i seguenti documenti aggiornati a detta data: a) copia del libretto personale o della cartella personale, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali in servizio od in congedo e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli); b) copia del documento matricolare (per i partecipanti in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito e per i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito che non abbiano completato il previsto ciclo formativo). 3. Il dirigente del Servizio sanitario del comando/ente presso cui il candidato presta servizio dovra' rilasciare, a richiesta del medesimo, la dichiarazione di assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza "operativa", necessaria all'espletamento delle prove di efficienza fisica come previsto dal successivo articolo 11, comma 5.