Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: A) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente; b) cinque ufficiali superiori, rispettivamente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri; c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai candidati, membro aggiunto; d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto al voto; B) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) tre ufficiali superiori dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri; c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai candidati, membro aggiunto; d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale "C" posizione non inferiore a "C/2", segretario senza diritto al voto; C) per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c): a) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) tre ufficiali superiori del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri; c) un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai candidati, membro aggiunto; d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale "C" posizione non inferiore a "C/2": segretario senza diritto al voto. 2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate, per ciascun concorso, le commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti sanitari e psico-attitudinali, che saranno cosi' composte: A) per le prove di efficienza fisica: a) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, segretario; B) per gli accertamenti sanitari: a) un colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri; C) per gli accertamenti psico-attitudinali: a) un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, specialisti in psichiatria o in psicologia clinica, membri. Detta commissione si avvarra' di consulenti laureati in psicologia ed iscritti all'albo; D) per gli ulteriori accertamenti sanitari: a) un Brigadier generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri;